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della Provincia di Venezia 

La mobilità

La mobilità dell’utenza, mediante il cambio degli alloggi assegnati, è prevista dall’articolo 43 della Legge regionale 39/2017 e disciplinata dall’articolo 21 del Regolamento in materia di edilizia residenziale pubblica. Se ne riportano i testi.

 

Legge regionale 39/2017, articolo 43 
Piano della mobilità.

1. Il comune e l’ATER, di norma con cadenza biennale, predispongono un piano di mobilità dell’utenza, mediante il cambio degli alloggi assegnati, l’utilizzazione di quelli resisi disponibili o di un’aliquota di quelli di nuova realizzazione.

2. Il piano della mobilità è formato da una mobilità obbligatoria, che tiene conto delle necessità di utilizzo razionale degli alloggi al fine di eliminare le condizioni di sottoutilizzazione, sovraffollamento o disagio abitativo, nonché da una mobilità volontaria in base alle richieste degli assegnatari.

3. Qualora il nucleo familiare assegnatario, che si trovi in una situazione di consolidato sottoutilizzo dell’alloggio da almeno due anni, sia composto esclusivamente da soggetti con più di settantacinque anni, devono essere individuati alloggi in mobilità tali da salvaguardare, ove possibile, la permanenza all’interno del contesto sociale e territoriale di appartenenza.

4. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 36, comma 1 (*), il piano della mobilità è formato secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all’articolo 49, comma 2.

5. In caso sia necessario sgomberare unità abitative per realizzare programmi di recupero, i comuni e le ATER possono attuare un piano di mobilità straordinario per il trasferimento dei nuclei familiari occupanti gli alloggi da recuperare. Il trasferimento può essere definitivo o transitorio fino al rientro nell’alloggio recuperato. I comuni e le ATER, sulla base della capacità economica degli assegnatari, possono concorrere alle spese di trasloco.

6. I provvedimenti di trasferimento vengono portati ad esecuzione nei modi e nelle forme previsti dalla vigente disciplina processuale.

(*)  L.R. 39/2017, art. 36 – Criteri per la determinazione dei canoni di locazione.
1. (omissis) …  principi di equità, sopportabilità per il nucleo familiare dell’assegnatario, nonché di sostenibilità economica del sistema di edilizia residenziale pubblica.

 

Regolamento, articolo 21
Mobilità

1. Al fine di consentire agli assegnatari di accedere alla mobilità di cui all’articolo 43 della legge regionale, gli enti proprietari emanano appositi bandi, anche di concerto tra loro.

2. Le domande degli assegnatari interessati alla mobilità volontaria indirizzate agli enti proprietari, sono corredate dalle motivazioni, dai dati anagrafici, nonché da quelli relativi alla situazione economica del nucleo familiare.

3. Gli enti proprietari comunicano agli interessati utilmente collocati in graduatoria l’alloggio che si propone per il cambio. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione gli assegnatari possono presentare opposizioni all’ente proprietario o delegato che, entro quindici giorni dal ricevimento, le esamina e decide in ordine alle stesse in via definitiva.

4. La mancata accettazione del cambio dell’alloggio disposto in via definitiva comporta per l’assegnatario interessato alla mobilità volontaria la perdita del diritto al cambio, fatto salvo il diritto di partecipare a successivi programmi di mobilità.

5. Gli enti proprietari, anche di concerto tra loro, possono predisporre un piano di mobilità obbligatoria per le finalità di cui all’articolo 43, commi 2 e 5 della legge regionale.

6. La mancata accettazione dell’assegnatario soggetto a mobilità obbligatoria comporta la decadenza e la risoluzione del contratto.

7. Nel caso di mobilità obbligatoria l’ente proprietario o delegato può concorrere alle spese di trasloco.

8. Su richiesta degli interessati sono comunque consentiti cambi consensuali tra assegnatari con l’autorizzazione dell’ente proprietario o delegato, previa verifica dell’assenza delle cause che determinano l’annullamento o la decadenza dall’assegnazione di cui agli artt. 31 e 32 della legge regionale.

9. L’ente proprietario o delegato, motivando adeguatamente, può autorizzare cambi di alloggio in deroga alla disciplina contenuta nel presente articolo qualora, dovendo far fronte a casi di particolare gravità e urgenza, i tempi necessari per l’espletamento della regolare procedura possono arrecare pregiudizio all’assegnatario o all’ente proprietario o delegato.

Responsabile delle pratiche concernenti la mobilità è il Servizio utenza.

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